Un manifestante, referente di un movimento, è stato condannato per interruzione di pubblico servizio e violazione del TULPS, avendo bloccato il traffico durante raduni non autorizzati e causato disagi ai servizi di trasporto pubblico. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la prescrizione di un reato, l'assenza di elementi costitutivi per l'interruzione di pubblico servizio e la severità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni procedurali non fossero state sollevate correttamente o fossero generiche, e che la determinazione della pena rientrasse nella discrezionalità del giudice. Il manifestante deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »