Gli Eredi di un investitore chiedevano la deduzione dall'asse ereditario di un ingente debito derivante da un'opzione di vendita di azioni (opzione put) esercitata da una banca nove giorni dopo la morte del familiare. L'Agenzia delle Entrate negava l'agevolazione, ritenendo il debito inesistente al momento del decesso. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero dell'imposta di successione. I giudici hanno stabilito che i debiti ereditari sono deducibili solo se certi, liquidi ed esistenti alla data di apertura della successione. Poiché l'opzione è stata esercitata dopo la morte, il debito non era ancora sorto nel patrimonio del defunto, rappresentando una mera aspettativa condizionata. Di conseguenza, gli eredi perdono il ricorso e devono pagare le spese di giudizio.
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