Una società di gestione crediti ricorre in Cassazione contro un piano di riparto in un fallimento, sostenendo che la sua garanzia pignoratizia dovesse coprire l'intero importo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in un giudizio parallelo il privilegio pignoratizio della società era stato definitivamente escluso, rendendo la questione del riparto irrilevante per la sua posizione.
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