La Corte di Cassazione interviene su un caso di assicurazione per conto altrui, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce il diritto all'indennizzo esclusivamente al contraente (conduttore dell'immobile) a discapito dell'assicurato (proprietario). A seguito di un incendio, la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno al conduttore. La Corte ha chiarito che il diritto all'indennizzo spetta al titolare dell'interesse assicurato, ovvero il proprietario, rendendo la sua esclusione contrattualmente invalida. La sentenza affronta anche la legittimazione ad agire e l'interruzione della prescrizione.
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