Un uomo è stato condannato per il reato di molestie (art. 660 c.p.) per aver molestato e disturbato l'ex coniuge con atti umilianti, pedinamenti e aggressioni fisiche per cinque mesi. L'uomo ha presentato ricorso, sostenendo che la condotta non fosse abituale e che dovesse applicarsi la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il reato di molestie abituali, sebbene non sempre abituale, spesso si manifesta con la reiterazione di comportamenti. In questi casi, non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'uomo deve pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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