Un garante, che aveva prestato fideiussione per un contratto di leasing, ha sostenuto di essere stato liberato dal suo obbligo a seguito di un accordo successivo tra creditore e debitore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che una mera modifica delle condizioni contrattuali non costituisce una novazione e, pertanto, non estingue la fideiussione accessoria. La Corte ha inoltre sottolineato l'irrilevanza delle doglianze del garante dato il suo ruolo di socio di maggioranza della società debitrice.
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