Una Società ha contestato una cartella di pagamento per IVA, sostenendo che fosse una cartella di pagamento non motivata e che non fosse stata preceduta da alcun atto di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affermando che la Società conosceva già la pretesa tributaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che la cartella esattoriale, se non preceduta da atti specifici, deve contenere una motivazione chiara e dettagliata. La Corte ha ribadito che la generica indicazione "iscrizione a ruolo a seguito di accertamento" non basta. La Società ha vinto, e l'Agenzia è stata condannata a pagare le spese.
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