Una società in liquidazione ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un Comune per il pagamento di servizi resi. Il Comune si è opposto, ottenendo la revoca del provvedimento. La Corte d'appello ha confermato la decisione per mancanza di forma scritta dei contratti e per l'assenza di una valida ricognizione di debito. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la ricognizione di debito non può sanare la nullità di un contratto con la Pubblica Amministrazione privo della necessaria forma scritta ad substantiam. Inoltre, le comunicazioni contabili interne del Comune non costituiscono un riconoscimento del debito, ma semplici risultanze d'ufficio. Infine, l'assenza di pronuncia sul DURC è stata ritenuta irrilevante, poiché la domanda principale era già stata respinta per motivi logici antecedenti.
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