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Art. 13 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Revoca costituzione parte civile: l’appello è inammissibile
In un caso di presunta contraffazione di marchio, le parti civili hanno impugnato l'assoluzione degli imputati. Successivamente, hanno presentato una revoca costituzione parte civile dinanzi alla Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la revoca ha estinto l'azione civile nel processo penale, facendo venire meno l'oggetto della decisione. Non è stata disposta la condanna alle spese legali a carico dei revocanti.
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