La Corte di Cassazione ha confermato l'estradizione di un cittadino straniero verso la Moldavia, dichiarando inammissibile il suo ricorso. L'uomo era stato condannato in patria a sei anni di reclusione per frode ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. La difesa contestava la sussistenza della doppia incriminabilità nell'estradizione, sostenendo che la condotta moldava corrispondesse al più lieve reato italiano di esercizio arbitrario. La Cassazione ha invece confermato la riqualificazione del fatto in rapina operata dai giudici di merito, poiché l'estradando aveva sottratto beni di valore enormemente superiore al presunto credito vantato, dimostrando la volontà di ottenere un profitto ingiusto. La Corte ha inoltre chiarito che la maggiore severità delle pene dello Stato richiedente non blocca l'estradizione, salvo casi di palese irragionevolezza.
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