L'Imputato concordava in secondo grado una rideterminazione della sanzione a quattro anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria. Successivamente, la difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando l'omessa verifica della corretta qualificazione giuridica del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, le parti non possono più contestare i motivi a cui hanno espressamente rinunciato. Il ricorso di legittimità resta consentito solo per vizi del consenso, mancata rispondenza della sentenza all'accordo o pena palesemente illegale. L'intesa raggiunta vincola definitivamente l'imputato, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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