Un Lavoratore aveva patteggiato una pena per il reato di rapina. Successivamente, ha presentato un ricorso per cassazione, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non avesse adeguatamente motivato l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile patteggiamento. Ha chiarito che, secondo la legge, non è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica di tali cause, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita strettamente i motivi di ricorso. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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