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Art. 129 Codice di Procedura Penale

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Concordato in appello: stop ai ricorsi contro la pena concordata
L'Imputata concorda la pena con la Procura Generale nel giudizio di secondo grado. Successivamente, propone ricorso per cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice sul proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione. Nel concordato in appello, le parti rinunciano alle censure sui fatti concordati; pertanto, il ricorso di legittimità resta consentito solo per contestare vizi del consenso, mancata adesione del pubblico ministero, difformità tra accordo e sentenza o sanzioni illegali. Il giudice non può vagliare l'assoluzione d'ufficio se l'accordo ha superato tali questioni. La ricorrente perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bancarotta fraudolenta: condanna cancellata per prescrizione
La Corte d'appello aveva condannato un imputato a oltre tre anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nel settembre 2012. L'interessato ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando gravi falle e contraddizioni logiche nella motivazione dei giudici d'appello e chiedendo di dichiarare la prescrizione del reato. I Supremi Giudici hanno giudicato ammissibile il ricorso difensivo, riconoscendo la fondatezza delle critiche sollevate. Tuttavia, calcolando i termini massimi di legge e i periodi di sospensione per gli scioperi dei legali, il reato risultava già estinto prima dell'udienza di legittimità. Non sussistendo prove evidenti di innocenza per una pronuncia assolutoria nel merito, la Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio a causa dell'avvenuta prescrizione, cancellando definitivamente la pena inflitta.
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Concordato in appello: pena pattuita e ricorso respinto
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado per la detenzione illecita di oltre 182 chilogrammi di sostanza stupefacente. Dopo la decisione concordata, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione: il primo contestava il calcolo della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti, mentre il secondo lamentava l'omessa valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello vincola le parti e impedisce di contestare la misura della sanzione o la mancata assoluzione, salvo vizi nel consenso o pene illegali. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento respinto: accordo valido
Un imputato ha concordato una pena di cinque anni di reclusione e ventitremila euro di multa per reati connessi alla cessione di sostanze stupefacenti. Successivamente, il suo difensore ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando un vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di merito non aveva spiegato a sufficienza perché non avesse disposto il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento senza formalità. La normativa processuale vigente limita infatti tassativamente i vizi deducibili contro la pena concordata. La presunta carenza di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi ammessi dalla legge. Per tale ragione, i giudici hanno confermato la condanna concordata e sanzionato l'imputato con il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Ricettazione di assegno smarrito: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di assegno smarrito nei confronti di un uomo che aveva pagato un acquisto con un titolo firmato in bianco, denunciato smarrito dal titolare nel 2015. L'imputato sosteneva che il possesso di un assegno perso integrasse solo l'appropriazione di cose smarrite, illecito depenalizzato nel 2016. I giudici hanno respinto la tesi: la provenienza illecita del bene si valuta al momento della ricezione, quando l'appropriazione era ancora reato. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso, impedendo il rilievo della prescrizione e condannando il ricorrente a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il vizio di querela
L'Imputato, condannato in primo grado per plurimi reati tra cui lesioni, minacce e percosse, ha proposto appello lamentando anche il difetto di querela. Nel giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale hanno concluso un concordato in appello rideterminando la pena per tutti i reati contestati. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto proscioglierlo d'ufficio per i reati perseguibili a querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un accordo sulla pena rinuncia implicitamente alle eccezioni sui reati concordati. La richiesta successiva di proscioglimento è preclusa e comporta la condanna alle spese e alla sanzione per la Cassa delle Ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo chiuso e multa
L'Imputato, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Subito dopo ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che il tribunale non avesse verificato con adeguata motivazione l'assenza di cause di immediato proscioglimento. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La legge prevede un numero chiuso ed esclusivo di motivi per contestare una sentenza concordata. Il vizio di motivazione sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra i casi consentiti. L'esito negativo del ricorso contro il patteggiamento ha comportato per l'Imputato la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sull’assoluzione
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado, rinunciando contestualmente a tutti gli altri motivi di impugnazione. Dopo la pronuncia della sentenza favorevole sul patto, i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava la mancata motivazione esplicita del giudice circa l'assenza di cause di non punibilità immediata. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Con la stipula del concordato in appello, le parti rinunciano definitivamente ai punti contestati e delimitano i compiti della corte. Il controllo di legittimità resta consentito solo per vizi del consenso, illegalità della pena o difformità dell'accordo, non per la mancata verifica di formule liberatorie già abbandonate.
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Effetto estensivo dell’impugnazione negato dopo condanna
Tre imputati ricevono una condanna in primo grado per tentata estorsione e violenza o minaccia per commettere reato. I tre presentano appello fuori tempo massimo. I giudici di secondo grado dichiarano quindi l'appello inammissibile. Successivamente, una coimputata ottiene l'estinzione del reato per prescrizione grazie al proprio tempestivo ricorso. I tre condannati si rivolgono alla Corte di Cassazione chiedendo l'applicazione della medesima prescrizione tramite l'effetto estensivo dell'impugnazione. La Suprema Corte respinge la richiesta e dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici spiegano che la sentenza verso i tre era già passata in giudicato anni prima che maturasse la prescrizione. La scelta del coimputato di proseguire il giudizio resta un atto personale che non riapre i termini per chi ha lasciato scadere i tempi d'impugnazione.
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Concordato in appello: pena patteggiata ma ricorso sbarrato
Tre persone hanno subito una condanna per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Durante il giudizio di secondo grado, gli imputati hanno stipulato o beneficiato di un concordato in appello, concordando la pena e rinunciando agli altri motivi di contestazione del processo. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la mancata valutazione del ruolo marginale di uno dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto in secondo grado impedisce di riaprire le questioni a cui la parte ha già rinunciato, comprese le attenuanti. I ricorrenti devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: l’accordo preclude l’assoluzione
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, ha proposto ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice non aveva verificato d'ufficio i presupposti per un immediato proscioglimento. I Giudici Supremi hanno rigettato l'impugnazione definendola del tutto inammissibile. La legge prevede un numero chiuso di motivi tassativi per impugnare la pena concordata. La censura sulla mancata verifica del proscioglimento non rientra tra i casi consentiti dalla riforma del codice di procedura penale. La Corte ha condannato l'Imputato a rifondere le spese processuali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: accordo confermato e multa salata
L'Imputato concorda una pena ridotta davanti al Giudice per le indagini preliminari mediante il rito del patteggiamento. Successivamente, la difesa propone impugnazione davanti ai giudici di legittimità lamentando la violazione dell'obbligo di proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici evidenziano che la contestazione sollevata non rientra tra i motivi consentiti dalla legge ed è formulata in modo del tutto generico. Di conseguenza, il provvedimento originario acquista efficacia definitiva e l'interessato subisce la condanna al versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto concluso ma ricorso bocciato
L'imputato ha concordato la pena davanti alla Corte di Appello, beneficiando dell'applicazione delle attenuanti generiche e del minimo edittale. Nonostante l'accordo raggiunto, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione. L'interessato ha lamentato la carenza di motivazione sulla propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sottoscrive un concordato in appello rinuncia espressamente agli altri motivi di contestazione e non può rimangiarsi l'accordo davanti ai giudici di legittimità. Il ricorso infondato ha comportato la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso dopo l’accordo sulla pena
Un uomo condannato per furto aggravato ha concordato una riduzione della pena con la Procura Generale dinanzi alla Corte di Appello. I giudici hanno rideterminato la condanna a otto mesi di reclusione e duecento euro di multa. Nonostante l'accordo, l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha lamentato la mancata motivazione sul proscioglimento immediato e sui criteri di quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia a contestare la responsabilità penale o il calcolo della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna e hanno sanzionato il ricorrente con tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
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Rinuncia alla prescrizione tardiva: addio all’assoluzione
Un'imputata, accusata di abusi edilizi in un immobile storico, otteneva in primo grado la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Desiderando un proscioglimento pieno, la donna impugnava il verdetto e depositava successivamente una memoria difensiva per formalizzare la rinuncia alla prescrizione. La Corte d'appello la assolveva nel merito per insussistenza del fatto. Tuttavia, la Procura Generale e il Comune ricorrevano per Cassazione denunciando la tardività di tale rinuncia. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi, affermando che la rinuncia espressa dopo la pronuncia e fuori dall'atto iniziale d'impugnazione è inefficace. Ne deriva la carenza d'interesse a impugnare. I giudici hanno quindi annullato l'assoluzione senza rinvio, ripristinando la prescrizione e condannando l'imputata alle spese.
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Ricorso per cassazione contro il patteggiamento tra vincoli e costi
L'Imputato ha concordato una pena patteggiata per reati legati agli stupefacenti. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso per cassazione contro il patteggiamento, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente motivato l'assenza di cause per un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La legge prevede limiti severi e tassativi per contestare una sentenza concordata tra le parti. L'omessa verifica delle cause di non punibilità non rientra tra i motivi consentiti dopo la riforma del 2017. L'accordo vincola l'imputato e blocca le censure ordinarie sulla motivazione. Di conseguenza, l'interessato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena pattuita e ricorso respinto
La Corte d'appello rideterminava la pena inflitta a un imputato, accusato di violazione delle misure di prevenzione, applicando l'istituto del concordato in appello concordato tra difesa e Procura. L'imputato proponeva successivamente ricorso per cassazione, contestando la quantificazione della sanzione e lamentando un vizio di motivazione del collegio giudicante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici supremi hanno evidenziato che la stipula dell'intesa comporta la rinuncia a tutte le contestazioni non concordate. Chi accetta la sanzione pattizia non può contestare in un secondo momento il calcolo della pena, le circostanze aggravanti o le attenuanti. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: la Cassazione blocca il ricorso
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la condanna d'appello, lamentando la mancata declaratoria di proscioglimento immediato e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La formale rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità penale, espressa nel secondo grado di giudizio, rende definitiva la condanna pronunciata dal tribunale di primo grado. Tale preclusione impedisce di richiedere una sentenza assolutoria in sede di legittimità. Inoltre, la valutazione dei giudici di merito sul mancato sconto di pena appare motivata in modo logico e coerente, sottraendosi a ogni censura. La decisione comporta la conferma definitiva della pena, il pagamento delle spese legali e la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo vincolante senza ripensamenti
L'imputato ha concordato la pena in secondo grado per molteplici reati, tra cui ricettazione, evasione, resistenza e detenzione di stupefacenti. La Corte d'appello ha ratificato l'accordo riducendo la condanna. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazioni di legge, la mancata verifica di cause di non punibilità e l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un concordato in appello rinuncia a contestare la responsabilità, i motivi abbandonati o l'entità della pena concordata, salvo casi eccezionali di pena del tutto illegale o prescrizione previgente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro il patteggiamento: limiti rigidi
L'Imputata concorda davanti al Tribunale una pena di due anni e sei mesi di reclusione oltre a una multa per traffico di stupefacenti, con applicazione della recidiva. Successivamente, il suo difensore impugna la sentenza contestando genericamente la motivazione del giudice in merito alla qualificazione del fatto e all'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento: la legge consente infatti di contestare questo rito solo per motivi specifici e tassativi, tra cui non rientrano contestazioni generiche sulla motivazione. Per questa ragione, la Corte condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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