La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. I motivi del ricorso, incentrati su una presunta nullità processuale per vizi di notifica e per l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un legale, sono stati respinti. La Corte ha ribadito che determinate nullità devono essere eccepite tempestivamente nel primo grado di giudizio, altrimenti si considerano sanate e non possono essere fatte valere per la prima volta in sede di legittimità.
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