Il Condannato chiedeva l'estinzione della sua condanna per decorso del tempo. Inizialmente, un giudice accoglieva la richiesta senza udienza. Successivamente, lo stesso tribunale rifiutava la richiesta a causa della recidiva del soggetto, che bloccava il beneficio. Il Condannato faceva ricorso sostenendo che la prima decisione favorevole fosse ormai definitiva e non modificabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la prima decisione non era mai diventata definitiva perché non era stata notificata formalmente al Pubblico Ministero. Di conseguenza, non si applica il divieto di un secondo giudizio e la prescrizione della pena viene negata a causa della recidiva ostativa. Il Condannato perde la causa e deve pagare le spese.
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