Un condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica di un'ordinanza al suo nuovo avvocato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il difensore aveva partecipato all'udienza, sanando ogni vizio. La sentenza chiarisce un principio fondamentale: nei procedimenti di sorveglianza, il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, contenente il solo dispositivo, e non dalla notifica dell'ordinanza per esteso.
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