Due finanziatori concedono un prestito a una società statunitense con una clausola contrattuale che affida ogni lite ai tribunali della California. Successivamente, una società controllata italiana assume spontaneamente il debito verso i finanziatori. Di fronte al mancato rimborso di due milioni di euro, i creditori citano la società italiana davanti al tribunale italiano, sostenendo l'inapplicabilità della clausola estera al nuovo debitore. La società italiana eccepisce invece il difetto di giurisdizione nazionale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite respinge il ricorso dei creditori. La deroga della giurisdizione concordata in origine vincola pienamente i contraenti iniziali anche in caso di espromissione. I creditori devono pertanto promuovere la causa negli Stati Uniti e pagare le spese processuali.
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