Una società ha impugnato l'estinzione del suo processo, dichiarata per una presunta notificazione tardiva. La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non quando il destinatario lo riceve. Questo principio salva il notificante da decadenze dovute a ritardi a lui non imputabili.
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