Una società fornitrice stipula un contratto di factoring con una banca per cedere i crediti di un cliente. A causa del mancato pagamento, la banca avvia un decreto ingiuntivo, revocato dal giudice per mancanza dei documenti di consegna delle merci (borderò). La banca attiva quindi la clausola contrattuale per la retrocessione del credito, costringendo la società a restituire le somme anticipate. La società fa causa alla banca lamentando una presunta mala gestio e l'invalidità della restituzione, sostenendo di aver inviato i documenti via email. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando che la difesa era contraddittoria e che non vi era prova del reale invio dei documenti necessari. Vince la banca.
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