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Art. 1237 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Opposizione a precetto: ricorso nullo senza appello
Un debitore ha contestato un precetto di pagamento sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per il possesso del titolo di credito. Il Tribunale ha respinto le sue ragioni con sentenza ordinaria. Il debitore ha quindi impugnato la decisione proponendo direttamente ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'opposizione a precetto, qualificata come opposizione all'esecuzione, richiede l'ordinario atto di appello dopo le riforme processuali del 2009. Il debitore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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