La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso presentato da due debitori contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la validità di un precetto per un debito di 5.000 euro. Il caso origina da una fornitura di merce agricola e si è evoluto attraverso rinnovi di cambiali e pagamenti parziali. L'inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata decisa per vizi formali nei motivi presentati: il primo motivo non specificava dove e come la questione sulla prova del pagamento fosse stata sollevata nei gradi precedenti, mentre il secondo non coglieva la reale motivazione (ratio decidendi) della sentenza d'appello.
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