Una società creditrice ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito garantito da cambiali ipotecarie e maggiorato degli interessi moratori nel fallimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la restituzione di cambiali ipotecarie già saldate estingue definitivamente la garanzia ipotecaria, la quale non rivive se i titoli vengono riconsegnati per un debito diverso. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il divieto di applicare gli interessi moratori commerciali previsti dal D.Lgs. 231/2002 scatta solo con la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, la società creditrice ha diritto di vedere ammessi al passivo gli interessi commerciali maturati fino all'apertura del fallimento, mentre perde la garanzia ipotecaria sulle vecchie cambiali riutilizzate.
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