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Art. 1237 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1237 Codice Civile

Affitto pagato ma sfrattato: l’opponibilità al custode giudiziario
Un inquilino di un immobile pignorato viene sfrattato per morosità nonostante sostenga di aver pagato i canoni al proprietario originario, provandolo con il possesso delle cambiali restituite. La Cassazione ha stabilito che la semplice disponibilità dei titoli non è sufficiente. Per l'opponibilità del pagamento al custode giudiziario, che agisce come terzo a tutela dei creditori, l'inquilino deve dimostrare con 'data certa' che il pagamento è avvenuto prima del pignoramento. In assenza di tale prova, il pagamento non è valido nei confronti della procedura esecutiva e l'inquilino è tenuto a versare nuovamente i canoni al custode. La Corte ha quindi confermato la risoluzione del contratto e lo sfratto.
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Fido di fatto: la Cassazione sulla prescrizione
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di diritto bancario, chiarendo aspetti fondamentali del fido di fatto e del suo impatto sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito. La controversia nasceva dalla richiesta di un correntista di ricalcolare il saldo del proprio conto per addebiti illegittimi, quali interessi anatocistici e usurari. La banca si difendeva eccependo la prescrizione. La Suprema Corte ha confermato che l'esistenza di un fido di fatto, anche in assenza di un contratto scritto, può essere provata con presunzioni, come la tolleranza sistematica degli scoperti. Tale affidamento rende le rimesse 'ripristinatorie' e non 'solutorie', posticipando il decorso della prescrizione alla chiusura del conto. L'ordinanza ha anche precisato le modalità di calcolo dell'usura per la commissione di massimo scoperto e cassato la sentenza d'appello per aver ricalcolato spese non oggetto di una specifica domanda del cliente.
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