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Art. 1237 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Assegno nullo e presunzione di pagamento: la Cassazione
La Corte di Cassazione stabilisce che la restituzione volontaria di un assegno nullo al debitore non costituisce prova definitiva del pagamento. La nullità del titolo, dovuta alla mancanza di requisiti essenziali come data e firma, rappresenta un'eccezione "in senso lato" che il giudice d'appello può rilevare d'ufficio. Di conseguenza, la presunzione di liberazione del debitore può essere vinta se il creditore dimostra che la restituzione è avvenuta per altri motivi. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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