Un autotrasportatore ha agito in giudizio contro un operatore postale e alcuni familiari per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata consegna di due raccomandate. Secondo l'attore, tale omissione avrebbe portato alla cancellazione della sua impresa dall'Albo degli autotrasportatori. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la liquidazione equitativa non può essere utilizzata per sopperire alla mancanza di prove concrete sul reddito perso, che la parte avrebbe potuto facilmente produrre.
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