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Art. 1228 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1228 Codice Civile

Foro del consumatore negato: banca vince sul luogo del processo
La Corte di Cassazione ha negato l'applicazione del foro del consumatore in una causa per risarcimento danni avviata da due clienti contro una banca. I clienti avevano citato la banca nel tribunale della loro città di residenza per le condotte illecite di un dipendente. La Corte ha stabilito che la responsabilità della banca in questo caso non deriva dal contratto, ma è di tipo extracontrattuale (art. 2049 c.c.). Di conseguenza, non si applica la regola speciale del foro del consumatore. La causa deve quindi essere celebrata presso il tribunale della sede legale della banca o quello del luogo in cui è avvenuto l'illecito.
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Liquidazione equitativa: i limiti della prova
Un autotrasportatore ha agito in giudizio contro un operatore postale e alcuni familiari per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata consegna di due raccomandate. Secondo l'attore, tale omissione avrebbe portato alla cancellazione della sua impresa dall'Albo degli autotrasportatori. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la liquidazione equitativa non può essere utilizzata per sopperire alla mancanza di prove concrete sul reddito perso, che la parte avrebbe potuto facilmente produrre.
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