Una società cooperativa si oppone a un decreto ingiuntivo per compensi professionali, sostenendo che il vero creditore fosse un professionista e non la sua società. Tenta quindi la chiamata in causa del terzo, ovvero del professionista, senza chiedere l'autorizzazione al giudice. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (che è convenuto in senso sostanziale) non può citare direttamente un terzo, ma deve sempre chiedere l'autorizzazione preventiva del giudice. La mancanza di autorizzazione rende la chiamata inammissibile. Di conseguenza, il ricorso della cooperativa viene respinto e la condanna al pagamento confermata.
Continua »