Un lavoratore ha chiesto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di mancato ripristino del rapporto di lavoro, dopo che il trasferimento del suo ramo d'azienda era stato dichiarato illegittimo. L'Azienda si è opposta, pretendendo di sottrarre dalle somme dovute l'indennità di disoccupazione percepita dal dipendente, invocando l'istituto dell'aliunde perceptum. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che le somme erogate dal sistema di sicurezza sociale non possono essere detratte a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno. Tali indennità assistenziali non derivano da un'altra attività lavorativa ma dallo Stato, e l'eventuale restituzione riguarda solo l'ente previdenziale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto all'intero risarcimento.
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