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Art. 122 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 122 Codice di Procedura Civile

Sede italiana di società estera: filiale senza autonomia
Una compagnia assicurativa straniera ha promosso un giudizio contro la sede italiana di una società di servizi estera, sostenendo che quest'ultima costituisse un soggetto autonomo rispetto alla casa madre tedesca. La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice sede italiana di società estera non possiede una personalità giuridica autonoma. Di conseguenza, i giudici italiani non hanno giurisdizione sulla controversia, poiché il contratto originario conteneva una clausola a favore del giudice tedesco. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la compagnia assicuratrice per lite temeraria a causa della manifesta infondatezza delle sue pretese.
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Deroga giurisdizione: clausola sempre esclusiva
In un contratto di agenzia internazionale, la clausola di deroga alla giurisdizione a favore di un tribunale straniero è stata ritenuta esclusiva e non facoltativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale patto vincola entrambe le parti, precludendo l'azione legale in Italia e determinando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con conseguente nullità degli atti processuali compiuti.
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Procura estera senza traduzione: la Cassazione decide
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che una procura estera senza traduzione in italiano non è nulla. La procura alle liti è considerata un atto prodromico al processo, non un atto processuale in senso stretto. Pertanto, non si applica l'obbligo della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c., ma la facoltà del giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., di nominare un traduttore solo se necessario. Questa decisione, scaturita da una complessa causa ereditaria, mira a evitare un eccessivo formalismo che potrebbe limitare il diritto di difesa.
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