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Art. 122 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 122 Codice di Procedura Civile

Credito d’imposta estero negato: il Fisco non può cambiare accusa
Una società si è vista negare il riconoscimento di un credito d'imposta estero per redditi prodotti in Egitto. L'Agenzia delle Entrate aveva basato il recupero sulla presunta inattendibilità della documentazione, redatta in lingua araba e con traduzione non ufficiale. Nel corso della causa, l'Agenzia ha tentato di introdurre una nuova motivazione, non presente nell'atto originale, relativa alla ripartizione del reddito su più anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, stabilendo un principio fondamentale: la motivazione dell'atto impositivo non può essere modificata o integrata durante il processo. Questo tutela il diritto di difesa del contribuente, che deve potersi difendere solo dalle accuse originarie. La società ha quindi vinto la causa principale.
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Procura alle liti estera: validità senza traduzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza della traduzione in lingua italiana della certificazione notarile su una procura alle liti rilasciata all'estero non ne determina la nullità. Il caso riguardava un'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da società straniere, dichiarata inammissibile in appello per difetto di traduzione dell'autentica della firma. Gli Ermellini, richiamando i principi delle Sezioni Unite, hanno chiarito che l'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali e non quelli prodromici come la procura alle liti. Se l'atto è comprensibile o non contestato, il giudice può valutarlo direttamente o nominare un traduttore, evitando rigidi formalismi che limitano l'accesso alla giustizia.
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Procura alle liti: validità e onere della prova
Una società otteneva un decreto ingiuntivo per 80.000 euro. La debitrice si opponeva, contestando la validità della procura alle liti del creditore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che i documenti in lingua straniera sono ammissibili nel processo e che l'onere di provare il difetto di rappresentanza spetta a chi lo eccepisce. La sentenza stabilisce importanti principi sulla validità della procura alle liti in contesti con elementi internazionali.
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