Una società si è vista negare il riconoscimento di un credito d'imposta estero per redditi prodotti in Egitto. L'Agenzia delle Entrate aveva basato il recupero sulla presunta inattendibilità della documentazione, redatta in lingua araba e con traduzione non ufficiale. Nel corso della causa, l'Agenzia ha tentato di introdurre una nuova motivazione, non presente nell'atto originale, relativa alla ripartizione del reddito su più anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, stabilendo un principio fondamentale: la motivazione dell'atto impositivo non può essere modificata o integrata durante il processo. Questo tutela il diritto di difesa del contribuente, che deve potersi difendere solo dalle accuse originarie. La società ha quindi vinto la causa principale.
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