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Art. 122 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 122 Codice di Procedura Civile

Residenza fiscale all’estero: prove valide anche in altra lingua
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un cittadino italiano, iscritto all'AIRE ed emigrato in Svizzera, il mancato versamento delle imposte su redditi percepiti, ritenendolo fittiziamente espatriato per via di legami familiari, immobili e utenze attive in Italia. Il contribuente ha dimostrato la reale residenza fiscale all'estero producendo documenti in lingua straniera senza traduzione giurata. I giudici tributari hanno accolto le ragioni del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha stabilito che i documenti in lingua straniera sono pienamente ammissibili nel processo tributario se il giudice ne comprende il testo senza dover nominare un interprete. Il contribuente ha così superato la presunzione di residenza in Italia, vincendo definitivamente la causa con condanna dell'ente fiscale alle spese.
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Stock lending: dividendi esenti ma commissioni indeducibili
Una società italiana ha realizzato un'operazione di stock lending (prestito di azioni) con una società estera, incassando i dividendi esenti al 95% e deducendo interamente le commissioni pagate. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la deduzione delle commissioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che lo stock lending è fiscalmente assimilabile all'usufrutto di azioni. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, le commissioni pagate per il prestito di titoli non sono deducibili se i dividendi correlati beneficiano dell'esclusione da tassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Traduzione di documenti stranieri valida anche senza giuramento
L'Azienda ha impugnato una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate negava un credito d'imposta per tasse pagate in Romania, ritenendo non provati i versamenti. I giudici d'appello hanno dichiarato inutilizzabili i documenti rumeni perché privi di traduzione giurata in italiano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che la traduzione di documenti stranieri non è un requisito obbligatorio per la loro ammissibilità. L'obbligo dell'uso della lingua italiana riguarda solo gli atti del processo, non i documenti allegati dalle parti. Il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore se il contenuto viene contestato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei documenti.
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