La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La vicenda nasce dal blocco di un passaggio stradale tramite l'apposizione di una catena metallica. L'imputata, presente sul posto, si era rifiutata di far passare la persona offesa, mostrando una chiara adesione morale all'azione illecita. La difesa ha contestato la validità della querela e ha invocato la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, l'imputata perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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