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Art. 122 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 122 Codice Penale

Errore Materiale Offerta Gara: Cassazione Conferma Intervento Giudice
Una Azienda Partecipante è stata esclusa da una gara d'appalto per servizi di ristorazione. L'Ente Appaltante ha rilevato un presunto errore materiale offerta gara d'appalto nella proposta tecnica, che menzionava posate in plastica e bicchieri monouso anziché acciaio e vetro. Il Consiglio di Stato ha annullato l'esclusione, ritenendo che si trattasse di un lapsus calami e che l'Ente Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale. L'Azienda Aggiudicataria ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un eccesso di potere giurisdizionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il Consiglio di Stato ha agito nei limiti della sua giurisdizione interpretando l'offerta e non sostituendosi all'amministrazione.
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Diffamazione a mezzo social: condanna confermata, critica senza fatti non vale
Un Lavoratore ha diffamato il Rappresentante di un Consorzio e il Consorzio stesso tramite un post su Facebook. Le sue affermazioni suggerivano inefficienza e presunte ingerenze mafiose. Condannato in primo grado e in appello per diffamazione a mezzo social, il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la validità della querela, la corrispondenza tra accusa e sentenza, l'esclusione del diritto di critica e la provvisionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e l'obbligo di risarcimento. Il principio di diritto ribadisce che la critica deve basarsi su fatti veri e non deve degenerare in attacchi personali.
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Contratto di avvalimento: appalto perso e ricorso respinto
Una cooperativa, originaria aggiudicataria di un appalto per servizi sanitari, ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'affidamento a causa di un conflitto di interessi e dell'invalidità del contratto di avvalimento di un'altra concorrente. La ricorrente lamentava un eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avesse interpretato in modo errato le norme europee e invaso la sfera della pubblica amministrazione disponendo il subentro di un raggruppamento concorrente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'eventuale errore nell'applicazione del diritto nazionale o europeo costituisce un semplice errore di giudizio e non un superamento dei limiti della giurisdizione. Inoltre, la decisione sul subentro rientra nei poteri legittimi del giudice amministrativo.
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Discrezionalità amministrativa: la Cassazione fissa i confini
La Stazione Appaltante ha aggiudicato una gara d'appalto al Raggruppamento Vincitore, nonostante avesse segnalato all'Autorità Antitrust un sospetto accordo illecito tra i partecipanti. Le Imprese Concorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha annullato l'atto, imponendo alla Stazione Appaltante di sospendere la gara in attesa dell'esito delle indagini Antitrust. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, pur essendo legittimo l'annullamento per irragionevolezza, il giudice amministrativo ha violato i limiti esterni della giurisdizione. Imponendo un'unica condotta specifica, ovvero la sospensione, il giudice ha invaso la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa dell'ente pubblico. La sentenza è stata cassata con rinvio per consentire una nuova valutazione autonoma della Stazione Appaltante.
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: no alla forza privata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La vicenda nasce dal blocco di un passaggio stradale tramite l'apposizione di una catena metallica. L'imputata, presente sul posto, si era rifiutata di far passare la persona offesa, mostrando una chiara adesione morale all'azione illecita. La difesa ha contestato la validità della querela e ha invocato la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, l'imputata perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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