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Art. 1217 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1217 Codice Civile

Cessione ramo d’azienda nulla: stipendio integrale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31185/2025, ha rigettato il ricorso di una società IT, confermando la sua condanna al pagamento integrale delle retribuzioni a favore di alcuni lavoratori. Il caso riguarda una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla. I giudici hanno ribadito che, in tale ipotesi, il rapporto di lavoro con il cedente non si interrompe mai. Di conseguenza, il datore di lavoro che non riammette in servizio il dipendente che offre la propria prestazione è tenuto a versare l'intera retribuzione, senza poter detrarre quanto percepito dal lavoratore presso l'azienda cessionaria. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di cessione ramo d'azienda nulla.
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Trasferimento personale pubblico: il consenso non serve
La Corte di Cassazione ha stabilito che nel trasferimento personale pubblico a un gestore privato di servizi, come quello idrico, il passaggio del rapporto di lavoro avviene automaticamente per legge ('ope legis') per garantire la continuità occupazionale. Il consenso del lavoratore non è necessario e un suo eventuale rifiuto a un'offerta di assunzione antecedente al trasferimento è irrilevante. La sentenza chiarisce la natura necessitata di tale passaggio, finalizzato alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori nel processo di esternalizzazione.
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Trasferimento personale: il consenso non è richiesto
Un dipendente pubblico, il cui servizio idrico è stato esternalizzato, ha rifiutato un'offerta di assunzione dal nuovo gestore privato, convinto di poter rimanere con l'ente di provenienza. Rimasto senza lavoro, ha avviato una causa. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi di trasferimento personale, il passaggio avviene automaticamente per legge (ope legis) a tutela del posto di lavoro. Il consenso del lavoratore non è quindi necessario e il rapporto di lavoro prosegue con il nuovo gestore.
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Ferie non godute: il diritto all’indennità del dirigente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10031/2025, si è pronunciata sul caso di un dirigente pubblico con contratti a termine reiterati. La Corte ha stabilito il suo diritto al pagamento delle ferie non godute, invertendo l'onere della prova a carico del datore di lavoro. Ha invece rigettato la domanda di conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma ha riconosciuto il diritto agli arretrati contrattuali specificamente richiesti.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) anche se ha continuato a lavorare e percepire uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato dalla sentenza, e uno 'de facto' con il cessionario. Pertanto, la retribuzione percepita non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, che si trova in mora credendi per non aver accettato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente.
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Rapporto di lavoro in cooperativa: la Cassazione decide
La Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro in cooperativa può persistere anche dopo l'esclusione del socio lavoratore. In un caso di cessione d'azienda, la società acquirente è stata condannata a versare i contributi previdenziali, poiché la cessazione del vincolo associativo non implica automaticamente la fine del rapporto di lavoro subordinato.
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Licenziamento e esclusione: reintegra dopo due sentenze
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla reintegrazione di una socia lavoratrice, prima licenziata e successivamente esclusa da una cooperativa. Entrambi gli atti sono stati annullati in giudizi separati. La Corte ha stabilito che l'annullamento della delibera di esclusione costituisce un fatto nuovo che supera il precedente giudicato che negava la reintegra, dando così diritto alla lavoratrice di ottenere la piena tutela ripristinatoria e risarcitoria.
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Inadempimento appalto: quando si applica l’art. 1453
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancato completamento di un'opera edile, si configura un inadempimento appalto regolato dalle norme generali sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e non dalle norme speciali sulla garanzia per vizi (art. 1667 c.c.). Di conseguenza, il committente non è tenuto a denunciare i difetti entro il breve termine di decadenza di sessanta giorni, potendo agire per il risarcimento del danno derivante dalla mancata ultimazione dei lavori.
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Giudicato: no a nuove richieste di stipendio
La Cassazione ha annullato la condanna di una società IT al pagamento di retribuzioni a seguito di una cessione di ramo d'azienda illegittima. La Corte ha stabilito che la richiesta dei lavoratori era preclusa dal principio del giudicato, essendo già stata respinta in un precedente procedimento con le stesse parti e lo stesso oggetto.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima. Se il datore di lavoro originario (cedente) non riammette in servizio il lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla retribuzione completa, anche se nel frattempo ha lavorato e percepito uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si creano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, che deve lo stipendio a causa del suo rifiuto illegittimo, e uno 'de facto' con il cessionario, che paga per la prestazione effettivamente ricevuta. Pertanto, le somme percepite dal cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente.
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Cessione ramo d’azienda: il doppio stipendio è lecito
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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Cessione ramo d’azienda: il diritto alla doppia paga
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita attraverso una cessione ramo d'azienda, ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con il datore originale. La Corte di Cassazione ha confermato che, se il datore di lavoro originale non la reintegra, deve corrisponderle l'intera retribuzione, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare e a percepire uno stipendio dalla nuova società. Il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa dal datore di lavoro originario (cedente) dal momento in cui offre la propria prestazione. La somma percepita dal datore di lavoro di fatto (cessionario) non può essere detratta, poiché si originano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente e uno 'de facto' con il cessionario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il principio della non detraibilità delle somme percepite altrove.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20314/2025, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione sia dal datore di lavoro originario (cedente) che da quello di fatto (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' ripristinato con il cedente e uno 'de facto' proseguito con il cessionario. Di conseguenza, la retribuzione versata da quest'ultimo non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si applica il principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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