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Art. 1217 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1217 Codice Civile

Messa in mora: vince la causa ma perde lo stipendio per inattività
Il Lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava nullo il termine del suo contratto e ordinava la reintegrazione, è rimasto inattivo per oltre due anni senza offrire concretamente le proprie prestazioni. Successivamente, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibile il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che, per pretendere le retribuzioni dopo una sentenza di ripristino del rapporto, è necessaria una formale messa in mora del datore di lavoro attraverso l'offerta effettiva della prestazione lavorativa. La semplice notifica della sentenza non è sufficiente a manifestare la reale volontà di riprendere il servizio, escludendo così il diritto a ricevere lo stipendio per il periodo di inattività non concordato.
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Cessione di ramo d’azienda: risarcimento solo con messa in mora
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda della propria società, ottenendo dal giudice la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. Successivamente, ha richiesto all'azienda cedente il risarcimento del danno per le differenze retributive relative al periodo precedente alla sentenza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo non necessaria la formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale il risarcimento spetta solo se il dipendente ha provveduto a costituire in mora il datore di lavoro originario, offrendo formalmente le proprie energie lavorative. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: niente danni senza messa in mora
Un lavoratore, trasferito a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda cedente il risarcimento dei danni per il periodo precedente alla sentenza di annullamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quel periodo, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Di conseguenza, il dipendente non ha diritto automatico al risarcimento se non ha prima offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative all'originario datore di lavoro, mettendolo in mora. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente che aveva concesso il risarcimento in modo automatico.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riassunzione
Una lavoratrice ha ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla sua ex società datrice di lavoro. Dopo aver costituito in mora l'azienda, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate tramite decreto ingiuntivo, confermato in appello. I giudici hanno stabilito che, una volta messa in mora l'azienda, questa deve pagare gli stipendi reali (natura retributiva) e non un mero risarcimento, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare temporaneamente per l'impresa acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla lavoratrice. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti senza riassunzione
Il caso nasce dall'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda da un'azienda cedente a un'altra. Il Lavoratore, non riammesso in servizio dall'azienda originaria nonostante l'annullamento, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. I giudici di merito hanno stabilito che, dopo la messa in mora, l'azienda originaria deve pagare gli stipendi e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare per l'impresa cessionaria. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata.
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Risarcimento danni per tardiva assunzione: basta la causa
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento danni per tardiva assunzione, dopo che un precedente processo aveva accertato il loro diritto all'assunzione tramite scorrimento di graduatoria. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che i lavoratori non avessero formalmente offerto la prestazione e non avessero provato lo stato di inoccupazione. La Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che la stessa domanda giudiziale di assunzione costituisce messa in mora del datore di lavoro. Inoltre, per quantificare il danno, le dichiarazioni dei redditi hanno valore di prova primaria e il giudice deve acquisirle anche d'ufficio se mancano. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare l'eventuale presenza di altri guadagni del lavoratore (aliunde perceptum). La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Cessione d’azienda illegittima: danno negato senza offerta di lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto al suo datore di lavoro originario un indennizzo per il periodo tra la cessione e la sentenza. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere il risarcimento danno cessione ramo d'azienda relativo a quel periodo, non basta la successiva dichiarazione di illegittimità. Il lavoratore deve aver formalmente messo a disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro originario (costituzione in mora). In assenza di tale offerta, l'azienda non è considerata inadempiente e non è tenuta a risarcire il danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, chiarendo che il risarcimento non è una conseguenza automatica.
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Cessione Ramo d’Azienda: Risarcimento Negato Senza Offerta Lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto alla sua azienda originaria il risarcimento del danno. Il danno consisteva nella differenza tra lo stipendio inferiore percepito e quello che avrebbe dovuto ricevere. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il motivo è che il lavoratore non aveva mai formalmente offerto la propria prestazione lavorativa all'azienda originaria durante il periodo contestato. Senza questo atto, noto come 'messa in mora', non sorge il diritto al risarcimento danno cessione ramo d'azienda per il periodo precedente alla sentenza che accerta l'illegittimità. Vince quindi l'azienda.
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Cessione ramo azienda e pensione: la guida legale
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore coinvolto in una cessione ramo azienda dichiarata illegittima. Nonostante il dipendente avesse iniziato a percepire la pensione di anzianità, la Corte ha stabilito che tale circostanza non estingue il rapporto di lavoro con l'azienda cedente né impedisce il ripristino del contratto. L'incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro rileva solo sul piano previdenziale e non incide sulla validità del vincolo contrattuale. Tuttavia, il diritto alle retribuzioni arretrate decorre solo dalla formale messa in mora del datore di lavoro.
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Obbligo retributivo cedente: il datore di lavoro paga
La Corte di Cassazione conferma che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, l'obbligo retributivo del cedente verso il lavoratore è di natura salariale e non risarcitoria. Il datore di lavoro originario, che non riammette in servizio il dipendente, è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione, senza poter detrarre quanto percepito dal lavoratore presso l'azienda cessionaria (c.d. aliunde perceptum). La sentenza ribadisce che il rapporto di lavoro prosegue legalmente con il cedente, il quale si trova in una situazione di mora del creditore.
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Trasferimento ramo d’azienda: obblighi del cedente
La Cassazione conferma che in caso di trasferimento ramo d'azienda illegittimo, l'obbligo del datore di lavoro cedente che non ottempera all'ordine di reintegra ha natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, non è possibile detrarre quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario. L'obbligo di pagare l'intera retribuzione sorge dalla mora del creditore (datore di lavoro).
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Cessione ramo d’azienda: illegittima? I tuoi diritti
Un lavoratore, trasferito attraverso una illegittima cessione ramo d'azienda, ha citato in giudizio il suo datore di lavoro originario per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte. La Corte di Cassazione ha confermato il suo diritto a ricevere l'intero stipendio dal datore di lavoro originario, anche se nel frattempo aveva lavorato per la nuova azienda. La Corte ha chiarito che la pretesa del lavoratore ha natura retributiva e non risarcitoria, respingendo le difese dell'azienda basate sul giudicato e sulla prescrizione.
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Cessione ramo d’azienda: obblighi del datore cedente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30087/2023, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il datore di lavoro originario (cedente) è tenuto a pagare le retribuzioni al lavoratore. Questo obbligo sorge dal momento in cui il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative, anche se di fatto ha continuato a lavorare per la società acquirente (cessionaria). La Corte ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando la duplicità del rapporto di lavoro: uno 'de iure' con il cedente e uno 'di fatto' con il cessionario, e ha ribadito che il pagamento ricevuto dal cessionario non libera il cedente dal proprio obbligo retributivo.
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Cessione ramo d’azienda illegittima: paga la cedente
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, la società cedente è tenuta a pagare le differenze retributive ai lavoratori. Questo obbligo sussiste dal momento in cui i dipendenti mettono a disposizione le proprie energie lavorative, anche se di fatto hanno continuato a lavorare per la società cessionaria. La sentenza chiarisce che il pagamento ricevuto dalla cessionaria non estingue l'obbligazione retributiva della cedente, confermando un principio di duplicità dei rapporti di lavoro: uno di diritto con la cedente e uno di fatto con la cessionaria.
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