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Art. 1217 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1217 Codice Civile

Risoluzione del contratto per inadempimento e colpa delle parti
Un committente e un'impresa stipulano un accordo per lavori di escavazione e ripristino ambientale. L'esecuzione si blocca e le parti si accusano a vicenda chiedendo entrambe la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. I giudici di merito accertano che il committente ha ritardato le opere necessarie, mentre l'impresa è rimasta inerte senza sollecitare l'avvio dei lavori, violando la buona fede. La Corte d'Appello rigetta le domande di risoluzione e risarcimento di entrambe le parti, negando però anche il saldo dei lavori già svolti dall'impresa. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della risoluzione per colpa reciproca, ma accoglie il ricorso dell'impresa sul compenso: se il contratto resta valido per difetto di risoluzione, il diritto al pagamento delle opere effettivamente eseguite rimane integro e deve essere valutato.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendio pieno senza tagli
La controversia nasce a seguito della nullità di una cessione di ramo d'azienda. I giudici avevano già accertato l'invalidità del passaggio e ordinato la prosecuzione del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto e ottenuto le retribuzioni maturate dopo la formale messa in mora. L'azienda cedente ha contestato le somme, sostenendo che le vicende intercorse con la ditta cessionaria escludessero il debito o imponessero detrazioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda datrice. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'azienda cedente dopo la messa in mora hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore deve versare lo stipendio pieno senza detrarre altri importi.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
La Corte di Cassazione ha esaminato la controversia tra un dipendente e la società originaria datrice di lavoro. I giudici avevano già dichiarato nulla la cessione di ramo d'azienda, stabilendo la continuità del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate e della tredicesima mensilità. L'azienda cedente si è opposta al versamento, sostenendo che l'accordo di risoluzione e l'incentivo all'esodo percepiti dal dipendente presso la società acquirente azzerassero il debito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso aziendale. La nullità della cessione rende irrilevante ogni intesa economica con l'acquirente. L'azienda cedente deve corrispondere l'intera retribuzione maturata dopo la formale messa a disposizione delle energie lavorative.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendio pieno dovuto
Una lavoratrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la propria azienda originaria per ricevere le retribuzioni maturate dopo la dichiarazione giudiziale di nullità del trasferimento del suo reparto. La società cedente rifiuta il pagamento integrale, sostenendo che le vicende lavorative intercorse con l'azienda cessionaria e le indennità collegate dovessero ridurre o azzerare l'importo dovuto. La Corte di Cassazione respinge le ragioni della società cedente. In caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, il datore di lavoro che rifiuta di ripristinare il rapporto di lavoro dopo la messa in mora deve versare per intero le retribuzioni. Tali somme hanno infatti natura retributiva e non risarcitoria, impedendo all'azienda di operare qualsiasi trattenuta o compensazione su guadagni o indennità percepite altrove dalla dipendente.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stop al taglio stipendi
Una lavoratrice ha ottenuto l'annullamento del trasferimento verso una nuova società a causa di una cessione di ramo d'azienda illegittima. I giudici hanno ordinato all'azienda cedente di ripristinare il rapporto e saldare gli stipendi arretrati. L'azienda cedente ha contestato l'obbligo, chiedendo di detrarre dalle somme dovute quanto percepito dalla dipendente a titolo di Cassa Integrazione Straordinaria presso la società cessionaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la piena debenza delle retribuzioni. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'originario datore conservano natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore cedente non può scomputare i trattamenti previdenziali o le indennità pubbliche percepite dalla lavoratrice dopo l'illegittimo trasferimento.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice otteneva dal tribunale la dichiarazione di inefficacia del trasferimento causato da una cessione di ramo d'azienda. Il giudice disponeva il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. La dipendente metteva a disposizione le proprie energie lavorative e ingiungeva il pagamento degli stipendi arretrati. L'azienda cedente rifiutava il pagamento eccependo che la dipendente aveva risolto consensualmente il contratto con l'azienda cessionaria incassando un incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda cedente confermando l'obbligo retributivo integrale.
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