Una società, successore di un ex conduttore di un cinema, è stata citata per l'indennità di occupazione relativa al periodo 2002-2014, nonostante il contratto fosse scaduto nel 1990. Un precedente giudicato aveva già stabilito il diritto al risarcimento. La Cassazione ha respinto il ricorso della società, chiarendo che l'onere di provare l'avvenuta restituzione del bene grava sull'ex conduttore. La Corte ha confermato che l'indennità per mancata riconsegna è dovuta fino a tale prova, indipendentemente da eventuali cessioni a terzi.
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