La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancato completamento di un'opera edile, si configura un inadempimento appalto regolato dalle norme generali sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e non dalle norme speciali sulla garanzia per vizi (art. 1667 c.c.). Di conseguenza, il committente non è tenuto a denunciare i difetti entro il breve termine di decadenza di sessanta giorni, potendo agire per il risarcimento del danno derivante dalla mancata ultimazione dei lavori.
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