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Art. 1216 Codice Civile — Sezione Prima Penale

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Restituzione dei beni sequestrati: no allo stato originario
I proprietari di alcuni immobili, precedentemente sottoposti a sequestro e confisca poi revocati, si opponevano alla riconsegna delle chiavi. Essi pretendevano che la restituzione dei beni sequestrati avvenisse nello stato originario e contestavano la gestione dei frutti civili. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che la restituzione dei beni sequestrati deve avvenire sulla base della loro consistenza attuale al momento della riconsegna, comprensiva degli incrementi di valore e detratte le spese di gestione. Eventuali contestazioni sui frutti e sulle spese devono essere risolte tramite l'approvazione del rendiconto davanti al Tribunale in composizione collegiale. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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