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Art. 121 Codice Penale — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 121 Codice Penale

Eccesso di potere: quando il giudice non sconfina
In una controversia su un appalto pubblico, un'impresa ricorre in Cassazione lamentando un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che aveva annullato l'aggiudicazione per vizi dell'offerta economica. Le Sezioni Unite, dopo aver corretto un proprio precedente errore materiale che aveva portato a un'ordinanza inesistente, dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce che gli errori del giudice amministrativo nell'interpretare le norme procedurali o di merito (errores in procedendo o in iudicando) non costituiscono eccesso di potere giurisdizionale, poiché rientrano nei limiti interni della sua giurisdizione, non sindacabili in sede di legittimità se non per sconfinamento nel potere di un altro organo dello Stato.
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Giurisdizione amministrativa e autotutela: il caso
Una società di servizi ricorre in Cassazione contestando la giurisdizione amministrativa sulla declaratoria di inefficacia di una parte di un contratto pubblico. L'aggiudicazione era stata annullata in autotutela dalla stessa stazione appaltante. La Suprema Corte conferma la giurisdizione amministrativa, stabilendo che essa si estende alle sorti del contratto anche quando l'annullamento dell'atto presupposto deriva da un provvedimento amministrativo e non solo da una sentenza, poiché la controversia trae origine dall'esercizio di un potere pubblico.
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Eccesso di potere giurisdizionale: subentro appalti
Una società ricorre in Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che aveva ordinato il subentro di un concorrente in un appalto pubblico dopo averne annullato l'esclusione. Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, stabilendo che ordinare il subentro rientra nei poteri istituzionali del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 122 c.p.a. e non costituisce un'invasione della discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
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