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Art. 121 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 121 Codice Penale

Contraffazione brevettuale: nessun danno senza prove di vendita
L'Azienda Ricorrente ha accusato l'Azienda Concorrente di contraffazione brevettuale, sostenendo che quest'ultima avesse prodotto e venduto eliche industriali protette da privativa. La Corte d'Appello ha rigettato le richieste risarcitorie per mancanza di prove sull'effettiva commercializzazione dei beni contraffatti, respingendo anche le richieste di prove testimoniali, giuramento decisorio e consulenza tecnica perché tardive o irrilevanti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda Ricorrente. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'ammissibilità delle prove e che la pubblicazione della sentenza è una misura discrezionale. Di conseguenza, l'Azienda Ricorrente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Strisce colorate sui vestiti e rischio di confusione tra brand
Un noto Marchio di Alta Moda ha impugnato la sentenza che lo condannava per aver contraffatto le strisce colorate di un'Azienda di Abbigliamento Sportivo. Il ricorrente sosteneva che le proprie strisce avessero una funzione puramente ornamentale e che non vi fosse alcun rischio di confusione per il pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le strisce colorate dell'azienda concorrente costituiscono un valido marchio (sia registrato che di fatto) grazie alla loro costante e prolungata applicazione sui prodotti. Di conseguenza, l'uso di strisce simili da parte del marchio di moda genera un concreto rischio di confusione per associazione, inducendo i consumatori a ipotizzare collaborazioni commerciali inesistenti.
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