Un'azienda subisce danni per il crollo del controsoffitto nel locale in affitto, causato da scarsa manutenzione del proprietario. Quest'ultimo, pur avendo avvisato del pericolo, si era visto negare dall'azienda il trasferimento temporaneo in altri locali per eseguire le riparazioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rifiuto dell'inquilino non basta a renderlo unico responsabile. Per escludere o ridurre il risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, il proprietario deve dimostrare di aver fatto un'offerta formale per un locale alternativo e che il rifiuto dell'inquilino sia stato ingiustificato. La condotta del danneggiato non può essere considerata causa esclusiva del danno, che origina primariamente dall'inadempimento del locatore.
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