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Art. 1207 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1207 Codice Civile

Messa in mora del datore: quando è dovuta la paga?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche a fronte di una sentenza che accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro, i dipendenti non hanno diritto alla retribuzione per i periodi non lavorati se non hanno formalmente offerto la propria prestazione lavorativa. Senza una specifica messa in mora del datore, viene a mancare il presupposto per il diritto allo stipendio. Di conseguenza, le lavoratrici sono state condannate a restituire le somme precedentemente ricevute.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) anche se ha continuato a lavorare e percepire uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato dalla sentenza, e uno 'de facto' con il cessionario. Pertanto, la retribuzione percepita non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, che si trova in mora credendi per non aver accettato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente.
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Licenziamento e esclusione: reintegra dopo due sentenze
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla reintegrazione di una socia lavoratrice, prima licenziata e successivamente esclusa da una cooperativa. Entrambi gli atti sono stati annullati in giudizi separati. La Corte ha stabilito che l'annullamento della delibera di esclusione costituisce un fatto nuovo che supera il precedente giudicato che negava la reintegra, dando così diritto alla lavoratrice di ottenere la piena tutela ripristinatoria e risarcitoria.
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Giudicato: no a nuove richieste di stipendio
La Cassazione ha annullato la condanna di una società IT al pagamento di retribuzioni a seguito di una cessione di ramo d'azienda illegittima. La Corte ha stabilito che la richiesta dei lavoratori era preclusa dal principio del giudicato, essendo già stata respinta in un precedente procedimento con le stesse parti e lo stesso oggetto.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima. Se il datore di lavoro originario (cedente) non riammette in servizio il lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla retribuzione completa, anche se nel frattempo ha lavorato e percepito uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si creano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, che deve lo stipendio a causa del suo rifiuto illegittimo, e uno 'de facto' con il cessionario, che paga per la prestazione effettivamente ricevuta. Pertanto, le somme percepite dal cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente.
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Cessione ramo d’azienda: il doppio stipendio è lecito
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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Cessione ramo d’azienda: il diritto alla doppia paga
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita attraverso una cessione ramo d'azienda, ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con il datore originale. La Corte di Cassazione ha confermato che, se il datore di lavoro originale non la reintegra, deve corrisponderle l'intera retribuzione, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare e a percepire uno stipendio dalla nuova società. Il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa dal datore di lavoro originario (cedente) dal momento in cui offre la propria prestazione. La somma percepita dal datore di lavoro di fatto (cessionario) non può essere detratta, poiché si originano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente e uno 'de facto' con il cessionario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il principio della non detraibilità delle somme percepite altrove.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20314/2025, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione sia dal datore di lavoro originario (cedente) che da quello di fatto (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' ripristinato con il cedente e uno 'de facto' proseguito con il cessionario. Di conseguenza, la retribuzione versata da quest'ultimo non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si applica il principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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Causale generica somministrazione: Cassazione chiarisce
L'ordinanza esamina il caso di una lavoratrice in somministrazione il cui contratto è stato dichiarato illegittimo per la genericità della causale, che faceva un vago riferimento al contratto collettivo. La Corte di Cassazione conferma che una causale generica in un contratto di somministrazione equivale alla sua assenza, comportando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda utilizzatrice. Tuttavia, la Corte riforma la quantificazione del danno, stabilendo l'applicazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, anziché il risarcimento integrale delle retribuzioni.
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