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Art. 1206 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1206 Codice Civile

Specificità dei motivi di appello: vince la sostanza sulla forma
Un acquirente ha citato in giudizio un'azienda per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un televisore. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, ma il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'azienda per difetto di specificità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per la specificità dei motivi di appello non occorrono formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza. È sufficiente che l'atto individui chiaramente i punti contestati e le ragioni del disaccordo, confutando la decisione di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Retribuzione globale di fatto: sì agli aumenti post-licenziamento
Un lavoratore, licenziato illegittimamente e poi reintegrato, ha chiesto il pagamento degli incrementi retributivi e dei premi aziendali maturati durante il periodo di estromissione. I giudici di merito hanno respinto la domanda, calcolando il risarcimento solo sulla paga percepita al momento del licenziamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la retribuzione globale di fatto deve includere tutti gli aumenti e i compensi continuativi che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. La sentenza è stata cassata con rinvio per verificare la natura collettiva e non occasionale dei premi richiesti.
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Gru crollata: il concorso di colpa del danneggiato taglia i danni
Durante i lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, il braccio di una gru crolla a causa dell'errato serraggio dei morsetti da parte dell'Appaltatore. Il Committente chiede il risarcimento dei danni. I giudici di merito accertano un concorso di colpa del danneggiato pari al 20% a carico del Committente per aver consentito il posizionamento verticale del braccio. La Cassazione conferma la responsabilità concorrente, stabilendo che il giudice può rilevare d'ufficio il concorso di colpa. Inoltre, accoglie il ricorso dell'Assicuratore sulla producibilità in appello delle condizioni di polizza per dimostrare i limiti del massimale, poiché non costituiscono un'eccezione in senso stretto. Infine, stabilisce che la rivalutazione monetaria del danno va calcolata d'ufficio fino alla sentenza d'appello.
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Contratto di apprendistato finto: l’azienda deve riassumere
Una lavoratrice ha contestato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, inizialmente qualificato come contratto di apprendistato. Un precedente giudizio definitivo aveva già accertato che il contratto era in realtà un rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio. Di conseguenza, la scadenza del termine apposta dall'azienda è risultata illegittima. La Corte d'Appello ha ordinato il ripristino del rapporto e il risarcimento dei danni basato sulla messa in mora del datore di lavoro. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione d'appello. La lavoratrice ottiene così il diritto definitivo alla riammissione in servizio e al risarcimento delle retribuzioni perse.
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Aliunde perceptum: l’azienda paga tutto senza sconti
Un lavoratore ha chiesto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di mancato ripristino del rapporto di lavoro, dopo che il trasferimento del suo ramo d'azienda era stato dichiarato illegittimo. L'Azienda si è opposta, pretendendo di sottrarre dalle somme dovute l'indennità di disoccupazione percepita dal dipendente, invocando l'istituto dell'aliunde perceptum. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che le somme erogate dal sistema di sicurezza sociale non possono essere detratte a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno. Tali indennità assistenziali non derivano da un'altra attività lavorativa ma dallo Stato, e l'eventuale restituzione riguarda solo l'ente previdenziale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto all'intero risarcimento.
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Qualificazione del rapporto di lavoro: risarcimento senza limiti
La Corte di Cassazione ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un programmista regista, originariamente inquadrato con contratti autonomi. I giudici hanno stabilito che la corretta qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato fin dall'inizio esclude l'applicazione del tetto risarcitorio previsto dal Collegato Lavoro. Al lavoratore spetta quindi il risarcimento integrale dei danni calcolato secondo le regole generali sulla mora del creditore, a partire dalla data di formale messa in mora. L'Azienda datrice di lavoro è stata condannata al ripristino del rapporto e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate, oltre alle spese di giudizio.
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Varianti in corso d’opera: lo stallo pubblico costa il risarcimento
Una Stazione Appaltante ha risolto un contratto di appalto per la ristrutturazione di un ospedale, rifiutando di approvare le varianti in corso d'opera necessarie a superare imprevisti geologici e archeologici. L'Appaltatore e gli eredi del Progettista hanno contestato la legittimità della risoluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Stazione Appaltante, confermando che il committente ha un preciso dovere di cooperazione e buona fede oggettiva. Le varianti necessarie dovute a fattori imprevisti non sono soggette ai limiti degli errori progettuali. La Corte ha inoltre accolto il ricorso degli eredi del Progettista, riconoscendo la validità del suo incarico e rinviando la causa per la valutazione della domanda risarcitoria.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi salvi senza tagli
Una società ha ceduto un ramo d'azienda trasferendo il rapporto di un dipendente. Il giudice ha dichiarato questa cessione di ramo d'azienda illegittima, ordinando il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. Quest'ultimo ha rifiutato di riassumere il dipendente e ha negato il pagamento dello stipendio di febbraio 2014, sostenendo che l'uomo avesse lavorato e percepito somme dall'impresa acquirente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società originaria. I giudici hanno stabilito che le somme dovute dal datore di lavoro originario hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, non è possibile sottrarre quanto il dipendente ha percepito dall'altra impresa, poiché si tratta di rapporti giuridici del tutto distinti e autonomi.
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