Un professionista ha richiesto la restituzione dei contributi previdenziali versati agli enti di categoria per la certificazione delle firme sulle quietanze di surroga bancaria. Secondo il ricorrente, la quietanza di surroga mutuo non andava iscritta a repertorio e godeva dell'esenzione contributiva prevista per l'erogazione iniziale del finanziamento. Gli enti previdenziali e l'archivio notarile si sono opposti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il trasferimento di un finanziamento garantito da ipoteca richiede l'annotazione nei registri immobiliari tramite scrittura privata autenticata. Di conseguenza, l'atto deve essere obbligatoriamente registrato nel repertorio professionale, generando il dovere di versare i relativi contributi previdenziali e di categoria.
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