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Art. 1201 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1201 Codice Civile

Danni alle merci in nave: responsabilità del vettore marittimo
Una società acquista cinque imbarcazioni affidandone il trasporto marittimo dagli Stati Uniti all'Italia. Durante la traversata le imbarcazioni subiscono danni gravissimi con perdita totale del carico. L'assicurazione risarcisce l'acquirente per oltre un milione e mezzo di euro e avvia la rivalsa contro la compagnia di navigazione. Nei gradi di merito i giudici limitano il risarcimento a meno di centomila euro, applicando la clausola di contenimento del debito: per superare tale tetto occorre provare la consapevolezza del danno da parte del trasportatore. La compagnia assicurativa ricorre in Cassazione contestando i criteri di prova sulla responsabilità del vettore marittimo. Prima della decisione definitiva, le parti raggiungono un accordo transattivo extragiudiziale con rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara quindi estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
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Decorrenza della prescrizione: l’attesa fa perdere ogni garanzia
Un terzo pagatore assume il debito di due soggetti verso una banca, versando subito quasi l'intero importo. L'accordo stabilisce che, al saldo dell'esigua somma residua, il terzo possa scegliere tra la surrogazione nei crediti o la cancellazione delle ipoteche. Decorsi oltre sedici anni senza il versamento finale, il terzo richiede alla banca di agire, ma l'istituto eccepisce l'estinzione del diritto. La Corte di Cassazione conferma la sconfitta del terzo pagatore, stabilendo che la decorrenza della prescrizione inizia dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato, ossia dalla firma dell'accordo del 1993, rendendo l'azione ormai prescritta.
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Contratto di leasing: a chi spetta l’indennizzo per furto?
L'Utilizzatore di un macchinario industriale, concesso tramite contratto di leasing, subisce il furto del bene e deve risarcire il Concedente pagando le rate residue. Successivamente, decide di fare causa all'Assicuratore per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata sul bene. Sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione respingono la richiesta. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando che il diritto a ricevere l'indennizzo spetta esclusivamente al Concedente, proprietario del bene e firmatario della polizza, e non all'utilizzatore. Quest'ultimo, infatti, non ha un'azione diretta contro la compagnia assicurativa, a meno che il contratto non lo preveda espressamente. Di conseguenza, l'Utilizzatore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese legali.
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Surrogazione per volontà del creditore: servono prove reali
Il Richiedente ha agito in giudizio contro Il Debitore per ottenere il rimborso delle rate di un mutuo, sostenendo che una Società Finanziaria avesse pagato la Banca e gli avesse poi trasferito il credito tramite surrogazione per volontà del creditore. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle rate da parte della finanziaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Richiedente. I giudici hanno stabilito che la semplice dichiarazione di surroga non prova l'avvenuto pagamento del debito. L'effettivo versamento del denaro è un presupposto autonomo e indispensabile della surrogazione, e l'onere di provarlo spetta interamente a chi richiede il pagamento. Di conseguenza, il Richiedente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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