Alcuni proprietari terrieri hanno contestato l'inerzia di una Provincia e di due Comuni nell'attuare un accordo preliminare per la realizzazione di un centro termale. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a causa della presenza di una clausola compromissoria nell'accordo. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso dei privati. La Suprema Corte ha stabilito che le attività contestate (deposito, pubblicazione e convocazione) hanno natura meramente esecutiva e strumentale, non implicando l'esercizio di poteri autoritativi pubblici. Di conseguenza, le posizioni giuridiche dei privati consistono in diritti soggettivi disponibili, rendendo pienamente valida ed efficace la clausola compromissoria per deferire la controversia ad arbitri privati.
Continua »