Un accordo tra enti pubblici e privati per la realizzazione di un’opera può contenere una clausola compromissoria per risolvere le future liti tramite arbitri privati. Nel caso in esame, alcuni proprietari di terreni hanno stipulato un accordo preliminare con una Provincia e due Comuni per realizzare un importante centro turistico termale. Successivamente, i privati hanno lamentato il silenzio e l’inerzia delle amministrazioni pubbliche nel portare avanti le attività preliminari necessarie, come il deposito e la pubblicazione dei documenti. Invece di rivolgersi a un collegio arbitrale, i proprietari hanno citato gli enti pubblici davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. I giudici amministrativi hanno declinato la giurisdizione, ritenendo che la controversia spettasse agli arbitri privati in forza del patto firmato. La questione è così giunta davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per stabilire se i privati potessero scavalcare l’arbitrato.
Quando la pubblica amministrazione agisce senza potere autoritativo
La distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è fondamentale per capire chi deve decidere una lite. Quando la pubblica amministrazione esercita un potere sovrano e autoritativo, i privati vantano un interesse legittimo. Al contrario, quando l’amministrazione compie attività materiali, esecutive o strumentali, le posizioni dei privati sono veri e propri diritti soggettivi. Nel caso del centro termale, i proprietari lamentavano la mancata convocazione delle parti e il mancato deposito dell’accordo. La Cassazione ha chiarito che questi adempimenti non richiedono l’emanazione di un provvedimento discrezionale o l’esercizio di un potere pubblico unilaterale. Si tratta di semplici attività materiali e propedeutiche. Poiché i privati vantavano diritti soggettivi disponibili, la controversia poteva essere legittimamente affidata a un collegio arbitrale.
Il funzionamento del collegio arbitrale e il voto del presidente
I proprietari terrieri hanno cercato di invalidare la clausola sostenendo che il collegio arbitrale fosse composto in modo anomalo. Secondo la loro tesi, la presenza di numerosi soggetti avrebbe portato a un numero eccessivo di arbitri. Inoltre, hanno contestato la regola che attribuiva un voto doppio al presidente in caso di parità, ritenendola contraria al principio del numero dispari degli arbitri previsto dalla legge. La Cassazione ha smontato questa tesi. Il collegio era composto da quattro arbitri più il presidente, garantendo il numero dispari. La previsione del voto doppio per il presidente rappresenta solo un meccanismo eccezionale e secondario per superare eventuali situazioni di stallo. Questa regola non invalida il consenso delle parti e garantisce la continuità e il corretto funzionamento dell’organo decisionale privato.
Le motivazioni della Cassazione sulla validità della clausola compromissoria
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha confermato la validità della clausola compromissoria inserita nell’accordo preliminare. I giudici hanno spiegato che la possibilità di ricorrere all’arbitrato dipende esclusivamente dalla natura delle posizioni giuridiche tutelate. Se la lite riguarda diritti soggettivi disponibili, le parti possono liberamente rinunciare alla giustizia ordinaria o amministrativa a favore di quella privata. Gli impegni presi dalle amministrazioni pubbliche nell’accordo preliminare non avevano natura provvedimentale. Di conseguenza, la clausola firmata dai privati e dagli enti pubblici era pienamente efficace. La Cassazione ha anche respinto l’idea che l’arbitrato sia applicabile solo agli accordi definitivi, estendendone la validità anche alle fasi preliminari della collaborazione tra pubblico e privato.
Le conclusioni sul rispetto della clausola compromissoria e le spese
Le conclusioni della Corte di Cassazione mettono fine alla disputa sulla giurisdizione, confermando che i privati avrebbero dovuto avviare un arbitrato invece di adire il giudice amministrativo. Il ricorso dei proprietari terrieri è stato interamente rigettato. Come conseguenza pratica di questa decisione, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali in favore della Provincia, quantificate in quattromila duecento euro. Inoltre, i giudici hanno accertato la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questa sentenza riafferma con forza che i patti di arbitrato firmati con la pubblica amministrazione vanno rispettati quando si discute di adempimenti contrattuali e materiali.
Quando è valida la clausola compromissoria nei contratti con la pubblica amministrazione?
La clausola è valida quando la controversia riguarda diritti soggettivi disponibili e non l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.
Cosa succede se un privato si rivolge al giudice amministrativo nonostante la presenza di un accordo arbitrale?
Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, imponendo alle parti di risolvere la controversia davanti al collegio arbitrale privato.
Il voto doppio del presidente del collegio arbitrale rende nulla la clausola?
No, il voto doppio del presidente in caso di parità è un meccanismo eccezionale valido per evitare lo stallo e non viola la legge.