Un contribuente ha impugnato una cartella esattoriale e, contestualmente, ha richiesto un rimborso fiscale basato sulla legislazione emergenziale per il sisma del 1990. La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di rimborso è inammissibile se proposta direttamente al giudice senza essere stata prima respinta, esplicitamente o tramite silenzio-rifiuto, dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia sulla cartella ma ha accolto quello sul rimborso, cassando la sentenza su quel punto senza rinvio.
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