Una società acquirente ha richiesto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare per il trasferimento di quote di un terreno. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda a causa della mancanza degli estremi della concessione edilizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società acquirente. I giudici hanno chiarito che, per disporre il trasferimento coattivo della proprietà di un immobile, è indispensabile indicare gli estremi del titolo edilizio. Questa mancanza costituisce un difetto di una condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Di conseguenza, la società acquirente perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese processuali in favore della società venditrice.
Continua »