Un Contribuente, che svolgeva funzioni di giudice tributario, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF versata in eccesso, ritenendo che i compensi pagati in ritardo dovessero essere assoggettati a tassazione separata arretrati anziché a tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso tramite silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il semplice superamento del termine del 12 gennaio non basta per ottenere l'agevolazione. Per applicare la tassazione separata arretrati, il ritardo deve superare il limite fisiologico di 120 giorni, tempo necessario alla Pubblica Amministrazione per i controlli e i mandati di pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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